Chi paga il mutuo in caso di morte dell’intestatario?

Maggio 23, 2024
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Purtroppo, può capitare che il soggetto che ha contratto un mutuo ipotecario venga improvvisamente a mancare, prima di poter saldare completamente il proprio debito con l’istituto di credito. Al contrario di quanto si potrebbe credere, il mutuo non viene automaticamente estinto al decesso del titolare, bensì trasferito ai suoi eredi. Ma in che modo avviene questo processo?

Chi paga il mutuo del defunto

Come anticipato, al decesso del titolare del mutuo si procede per successione: il finanziamento viene trasferito agli eredi. Questo perché, come previsto dall’articolo 1813 del Codice Civile, il contratto di mutuo prevede che la parte che ha prestato il denaro – in questo caso, la banca – abbia sempre diritto alla sua restituzione, nella stessa specie e quantità. Di fatto, gli eredi del defunto sono tenuti a farsi carico del pagamento delle rate residue del finanziamento. Tuttavia, possono esistere delle eccezioni, come in presenza di una polizza vita o di eredi che decidano di provvedere subito all’estinzione del finanziamento.

Morte dell’intestatario e polizza vita

Il primo e più semplice scenario per la gestione del mutuo dopo il decesso del titolare è la verifica dell’esistenza di un’eventuale polizza vita. Se il precedente intestatario aveva deciso di dotarsi di una copertura assicurativa, gli eredi non dovranno farsi carico delle rate mancanti del finanziamento. Al decesso del titolare, infatti, sarà l’assicurazione a saldare il debito verso l’istituto di credito, riconsegnando poi l’immobile agli eredi non più gravato dallo stesso mutuo. Questa è la soluzione più rapida e indolore ed è proprio per questo che, al momento dell’accensione di un mutuo, le banche consigliano sempre di dotarsi di una contestuale assicurazione.

Estinzione anticipata del mutuo

Se non fosse presente una polizza vita, gli eredi devono farsi carico delle rate residue verso la banca. Tuttavia, poiché tutti gli eredi devono partecipare in solido al pagamento delle stesse rate, la gestione dei pagamenti potrebbe essere difficoltosa. Una buona soluzione, qualora gli eredi avessero già a disposizione la somma necessaria, è procedere con l’estinzione anticipata del mutuo. Questo può essere particolarmente conveniente se manca poco tempo alla scadenza, così da saldare in un’unica soluzione il debito residuo e spartire tramite successione l’immobile non più gravato dal mutuo.

Mutuo in successione con l’accollo da parte degli eredi

In caso gli eredi non fossero in grado di avvalersi dell’estinzione anticipata del finanziamento, l’unica possibilità è quella di procedere con la successione dello stesso mutuo. In altre parole, l’onere del pagamento delle rate verterà in solido su tutti gli eredi, secondo la procedura prevista dall’articolo 1273 del Codice Civile. Se si opta per questa strada, è necessario che vi sia l’accordo di tutti gli eredi. Questi si impegnano in un’obbligazione in solido rispetto alla banca, quindi sono tenuti tutti a corrispondere le rate del mutuo indipendentemente dalla loro quota di proprietà sull’immobile. Di solito viene nominato un erede che si impegna a versare le rate verso l’istituto di credito: sarà poi questo soggetto a raccogliere le relative porzioni dagli altri eredi e ad agire, anche legalmente, qualora questi non dovessero mantenere fede ai loro obblighi.

Naturalmente, l’accordo fra gli eredi deve essere testimoniato da un documento scritto, in questo caso l’accollo, che può essere effettuato dal notaio contestualmente al cambio di proprietà dell’immobile. L’atto testimonia la volontà degli stessi eredi di subentrare al finanziamento esistente. Ma cosa succede se un erede non volesse accollarsi le rate residue del mutuo? L’unica alternativa è la rinuncia all’eredità, come previsto dall’articolo 519 del Codice Civile. Tuttavia, bisogna sapere che non è possibile rinunciare solo a una porzione della stessa – come, appunto, l’immobile su cui grava il mutuo ipotecario – bensì all’eredità in toto.

Chi paga un mutuo cointestato alla morte del coniuge?

Nei precedenti paragrafi si sono analizzati i principali casi di gestione di un mutuo da parte degli eredi alla morte del titolare. Ma cosa succede per i mutui cointestati? L’onere del pagamento delle rate verte solo sul cointestatario in vita o anche sugli altri eredi? Di norma, quando uno dei cointestatari viene a mancare, la responsabilità del pagamento delle rate residue del mutuo ricade sull’intestatario in vita. Gli altri eredi potrebbero decidere di accollarsi il debito, sempre con la procedura di accollo prevista dall’articolo 1273 del Codice Civile.

Chi paga il mutuo in caso di morte: le informazioni aggiuntive

Oltre alle disposizioni di legge, vi sono informazioni aggiuntive che possono tornare utili a chi paga il mutuo del defunto, sia nella gestione dello stesso finanziamento, sia per l’eventuale sua modifica.

Si può modificare il mutuo del defunto con la surroga o la sostituzione?

Dopo che gli eredi si sono accollati il mutuo del defunto, possono di certo provvedere alla modifica del finanziamento. Le opzioni a disposizione sono sostanzialmente due: la surroga del mutuo e la sostituzione del mutuo. La surroga del mutuo consente la portabilità dello stesso verso un istituto di credito che offre condizioni migliori. È utile avvalersi di strumenti online per trovare la surroga migliore per le proprie esigenze. La sostituzione del mutuo, invece, comporta la chiusura con la banca del mutuo già esistente per l’apertura di uno nuovo con un altro istituto di credito. La surroga è la soluzione ideale per chi non vuole modificare l’importo erogato del mutuo, poiché non comporta costi per il cliente. Non è però particolarmente conveniente se mancano poche rate alla chiusura del mutuo e, ancora, molte banche non la concedono per importi residui inferiori a 50.000 euro. La sostituzione, che comporta gli stessi costi di un mutuo ex novo, si rende necessaria quando si vuole modificare anche il valore dello stesso mutuo.

Sospensione del mutuo in caso di morte

Gli eredi possono fare richiesta di sospensione del mutuo in caso di morte del suo originario intestatario? La sospensione del mutuo è una possibilità prevista per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Tramite l’istituzione del Fondo di Solidarietà dei Mutui, noto anche come Fondo Gasparini, si può chiedere di interrompere il pagamento delle rate fino a un massimo di 18 mesi. Anche gli eredi del mutuo possono accedere alla sospensione del mutuo, purché il finanziamento riguardi l’abitazione principale e vi siano i requisiti previsti per legge, come la morte del mutuatario, la cessione di un contratto lavorativo o il riconoscimento di un’invalidità non inferiore all’80%.

Vendita della casa per saldare il mutuo del defunto

Infine, se gli eredi non avessero intenzione di farsi carico del mutuo del defunto – o, ancora, non vi fosse accordo fra gli stessi – rimane la soluzione della vendita dell’immobile. Rendendo disponibile la casa sul mercato immobiliare e trovato un papabile acquirente, sarà possibile estinguere il mutuo ipotecario esistente con la somma ricavata dalla vendita stessa e spartire l’eventuale denaro rimanente fra gli eredi. Naturalmente, quello della vendita dell’immobile potrebbe essere un percorso lungo, a seconda delle condizioni sia dello stesso immobile che dall’andamento del mercato. Per questo, per gestire sia le necessità burocratiche che i rapporti fra gli eredi, è sempre utile avvalersi della consulenza del proprio commercialista e del proprio legale di fiducia.